lunedì 7 luglio 2008

Contingenti personale ATA in caso di assemblea

Art. 8 c. 9 lettera b) CCNL 2006-2009

9. Il dirigente scolastico:

b. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è
totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

Assemblee sindacali

Il riferimento è l'art. 8 CCNL 2006-2009

ART.8 - ASSEMBLEE
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese.

3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto
2000 sulle prerogative sindacali;
b. dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c. dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.

6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo
dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

9. Il dirigente scolastico:

a. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;

b. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

Diritti e permessi sindacali

Art. 6 c.2 lettera j) CCNL 2006-2009
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
[...]
j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000; [diritto di sciopero]

In proposito il Contratto Collettivo nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi (biennio 2006/2007, ma firmato il 31 ottobre 2007), stabilisce:

ART. 3
Contingente dei permessi sindacali

2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.

(Il link al CCNQ per i più curiosi)

la fruizione dei permessi da parte della RSU e dei dirigenti sindacali è materia anche di contrattazione regionale (vedi commenti)

lunedì 23 giugno 2008

Calendario incontri

I calendari degli incontri devno tenere conto del sempre citato art. 6 CCNL e delle direttive dei direttori regionali richiamate nello stesso articolo 6 (che riporto per intero)

CCNL 2006-2009

ART.6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia della stessa
e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni
sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non
contrattuale;
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e) utilizzazione dei servizi sociali;
f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di
programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica
periferica con altri enti e istituzioni;
g) tutte le materie oggetto di contrattazione;

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta
formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in
relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale
medesimo;
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni
pomeridiani;
j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990,
così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei
compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale
docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e
comunitari;
m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.

La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare,
anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto.
Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre,
le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza.

Sono materia di informazione successiva le seguenti:
n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di
istituto;
o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo
delle risorse.

3. Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite nel corso di appositi incontri,
unitamente alla relativa documentazione.

4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le
procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono erogate entro il 31 agosto.

5. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni
sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di
trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni
dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa.

6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di
cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al successivo art.7, ai fini della riapertura della contrattazione.

venerdì 13 giugno 2008

Albo & Spazi

Provo a cambiare formato: i riferimenti normativi ed eventuali considerazioni e poi nei commenti gli esempi di contratto.
Interventi e materiali sono ovviamente benvenuti.

Riferimenti normativi: Art. 6 c.2 lettera j) CCNL 2006-2009, artt. 25 e 27 L. 300/70

Art. 25 L. 300/70

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 27. L. 300/70

1. Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

CCNL 2006-2009
ART.6 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
[...]
2. [...]
Sono materie di contrattazione integrativa:
[...]
j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;

giovedì 12 giugno 2008

Soggetti e composizione delegazioni - Modello proposto da un sindacato

Un esempio dal modello di contratto proposto da un sindacato. Il testo del contratto e, in corsivo, i riferimenti che ho ritenuto pertinenti del contratto nazionale 2006-2009.

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

Per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico.

Per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacali Unitaria eletta all’interno dell’istituzione scolastica; le OO.SS. firmatarie del CCNL ai sensi dell’art. 7 del CCNL 24/07/2003.

art.7 c.1 III CCNL

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

[...]
III -A livello di istituzione scolastica:
a) Per la parte pubblica:
-dal dirigente scolastico.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU.
Ciascuna delegazione, in occasione di incontri formali, può farsi assistere da esperti che non hanno titolo ad intervenire nella discussione.


non regolamentato dal contratto nazionale


La delegazione di parte sindacale è quindi composta a pari dignità dalla RSU (se presente) e dai rappresentanti dei sindacati firmatari dei contratti nazionali.
Mentre a livello nazionale sono previste regole per determinare la volontà della parte sindacale (51% della rappresentanza), a livello locale non ci sono normative.
La RSU esprime la sua volontà a maggioranza, o come previsto dal suo regolamento. Nella scuola trattandosi di 3 o al massimo 6 componenti, il problema della definizione delle decisioni nella RSu non presenta di solito grosse difficoltà.
Nel caso di RSU (se decaduta) i rimanenti componenti partecipano alle trattative in corso (per assicurare continuità).

Il segretario del sindacato provinciale può essere sostituito da un delegato, in alcune situazioni il delegato viene scelto per equilibrare la rappresentanza al'interno della RSU.
Ad esempio ad una RSU composta esclusivamente da docenti potrebbe essere affiancato un delegato ATA o viceversa.





Presentazione

Nella sezione diritti sindacali della contrattazione d'istituto intendo inserire:

Con X gli argomenti che hanno già un post.
  • calcolo ore permesso
  • campo di applicazione del contratto
  • relazioni sindacali
  • strumenti
  • X soggetti e composizione delegazioni
  • X albo & spazi
  • agibilità sindacale
  • X calendario incontri
  • modalità incontri
  • trasparenza
  • durata intese
  • conciliazione & contenzioso
  • diritto accesso agli atti
  • X assemblee
  • preavviso
  • X contingenti ata (assemblee)
  • sciopero
  • modalità org
  • sicurezza
  • X permessi sindacali
La sezione diritti sindacali può benissimo essere oggetto di contrattazione specifica per semplificare il lavoro del contratto normativo.

Per la parte generale e le altre sezioni è possibile accedere agli altri spazi (vedi collegamenti alle sezioni)