lunedì 7 luglio 2008

Diritti e permessi sindacali

Art. 6 c.2 lettera j) CCNL 2006-2009
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
[...]
j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000; [diritto di sciopero]

In proposito il Contratto Collettivo nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi (biennio 2006/2007, ma firmato il 31 ottobre 2007), stabilisce:

ART. 3
Contingente dei permessi sindacali

2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.

(Il link al CCNQ per i più curiosi)

la fruizione dei permessi da parte della RSU e dei dirigenti sindacali è materia anche di contrattazione regionale (vedi commenti)

3 commenti:

Minàs Logaràs ha detto...

Contratto regionale del Veneto - 7 luglio 2008

ART. 3 – PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DI CUI AGLI ARTT. 10 E 12 DEL
C.C.N.Q. DEL 07.08.1998

1. I permessi sindacali di cui agli artt. 10 e 12 e del C.C.N.Q. possono essere esercitati dai
componenti delle R.S.U. delle istituzioni scolastiche e dai dirigenti sindacali delle
Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto (CGIL-scuola, CISL-scuola, UIL-
scuola,CONFSAL-SNALS e GILDA-UNAMS) per le seguenti attività:
- espletamento del mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
2. Il contingente dei permessi sindacali spettanti alle Organizzazioni Sindacali è determinato e ripartito con riferimento a ciascun anno scolastico dal M.I.U.R.. Il contingente dei permessi sindacali spettanti ai componenti delle R.S.U. di ciascuna istituzione scolastica è pari a 30
(trenta) minuti o a diversa unità temporale che sarà eventualmente stabilita da successivi contratti, per ogni unità di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo nella stessa istituzione scolastica. Esso è calcolato dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno scolastico e comunicato alle rispettive R.S.U.
3. I monte ore dei permessi sindacali di cui al comma 2° sono gestiti autonomamente dalle Organizzazioni Sindacali e dalle R.S.U. per le finalità indicate al comma 1° con l’osservanza dei soli limiti previsti dal comma 4°, 5° e 6°.
4. Il personale docente può usufruire dei permessi di cui al presente articolo anche in modo continuativo, purchè non superino 5 (cinque) giorni lavorativi ogni 2 (due) mesi e comunque i 12 giorni lavorativi nel corso dell’anno scolastico.
5. Nel limite dei permessi sindacali attribuiti a ciascun dirigente sindacale dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza o dalla R.S.U., i direttori dei servizi generali e amministrativi possono cumulare i permessi per periodi comunque non superiori a 12 (dodici) giorni. Tali periodi possono essere fruiti per non piu’ di 3 (tre) volte nel corso dell’anno scolastico in maniera non continuativa.
6. Nel limite dei permessi sindacali attribuiti a ciascun dirigente sindacale dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza o dalla R.S.U., il restante personale A.T.A. può cumulare i permessi per periodi comunque non superiori a 20 (venti) giorni. Tali periodi
possono essere fruiti per non piu’ di 3 (tre) volte nel corso dell’anno scolastico in maniera
non continuativa.
7. I permessi sindacali di cui al presente articolo non possono essere fruiti in continuità con le
assenze previste dal C.C.N.L. e non sono fruibili dai dirigenti sindacali in semi-esonero.
Inoltre non è consentito effettuare il cumulo dei permessi giornalieri od orari durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
8. Il dirigente sindacale e il componente delle R.S.U. è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico della scuola di servizio della fruizione dei permessi, rispettando il termine di preavviso e le modalità di comunicazione stabilite nel contratto integrativo di istituto. Se la contrattazione di istituto non ha stabilito alcun termine esso è fissato in 3 (tre) giorni.
9. La fruizione dei permessi non è soggetta ad alcuna autorizzazione. Pertanto, il Dirigente Scolastico della scuola di servizio non è tenuto a verificare se i permessi siano effettivamente utilizzati per le finalità di cui al comma 1°, ricadendo invece nella esclusiva responsabilità del dirigente sindacale, dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza e dei componenti delle R.S.U. il corretto esercizio del diritto.

ART. 4 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 11 DEL C.C.N.Q. DEL 07.08.1998

1. I permessi di cui all’art. 11 del C.C.N.Q. sono esercitati dai dirigenti sindacali, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, componenti degli organismi direttivi e statutari per la partecipazione alle riunioni di tali organismi nazionali, regionali, provinciali delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.
2. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con i permessi per l’esercizio del mandato sindacale disciplinati dall’art. 3 e possono essere fruiti anche dai dirigenti sindacali in semi-esonero. Essi non sono soggetti al limite dei 12 giorni richiamati dal comma 4 del precedente art. 3.
3. I permessi di cui al presente articolo non possono essere esercitati in modo continuativo, ma devono essere fruiti limitatamente ai giorni di svolgimento delle riunioni degli organismi statutari.
4. Anche per tali permessi trova applicazione quanto previsto dall’art. 3, commi 8° e 9°, del presente contratto.

Minàs Logaràs ha detto...

modello proposto da un'organizzazione sindacale - 2007

I membri della RSU, per l’espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari.

I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente: a) dalle segretarie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza; b) direttamente da ogni RSU, per la quota di propria spettanza. Il D.S. comunicherà ad inizio di ciascun anno scolastico il monte ore spettante alla RSU nel suo complesso.

La comunicazione va resa almeno 48 ora prima dell’utilizzo del permesso.

La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

Il dipendente non è tenuto a produrre alcuna giustificazione dopo aver utilizzato un permesso sindacale.

Minàs Logaràs ha detto...

Modello proposto da un'organizzazione sindacale - 2007

I membri della RSU come pure i membri di organismi dirigenti di una OO.SS. possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l’anno.