lunedì 7 luglio 2008

Assemblee sindacali

Il riferimento è l'art. 8 CCNL 2006-2009

ART.8 - ASSEMBLEE
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee il mese.

3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto
2000 sulle prerogative sindacali;
b. dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
c. dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.

6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo
dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

9. Il dirigente scolastico:

a. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;

b. per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

3 commenti:

Minàs Logaràs ha detto...

Contratto integrativo Veneto del 7 luglio 2008

Art. 2 - ASSEMBLEE TERRITORIALI

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del C.C.N.L., in particolare dal comma 4° circa la necessaria collocazione temporale all’inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere delle assemblee riguardanti il personale docente e coincidenti con l’orario delle lezioni, le parti convengono che le assemblee territoriali in orario di servizio abbiano la durata massima di 2 (due) ore, oltre ai tempi strettamente necessari per il raggiungimento della sede di assemblea per il ritorno alla sede di servizio. Tali tempi sono computati nel monte ore annuo individuale di cui all’art. 8, comma 1°, dello stesso C.C.N.L.
2. Ai fini del comma 1°, convenzionalmente l’inizio e il termine delle attività didattiche sono fissati, rispettivamente, alle ore 8.00 e alle ore 13.00 ( o alle 16.00 in caso di attività pomeridiane).

3. Pertanto le fasce orarie da tenere in considerazione per la convocazione delle assemblee sono le seguenti:
- dalle ore 8 alle ore 10;
- dalle ore 11 alle ore 13
ovvero
- dalle ore 14 alle ore 16 in caso di attività pomeridiane.

4. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
Il contratto di istituto determinerà le modalità di partecipazione di tale personale volte a garantire, anche durante le assemblee, i servizi essenziali.

5. Le assemblee territoriali possono essere indette:
- singolarmente o congiuntamente, da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9.8.2000 sulle prerogative sindacali;
- dalla RSU nel suo complesso e non da singoli componenti, con le modalità di cui all’art. 8, comma 1 dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
- dalle RSU congiuntamente ad una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9.8.2000 sulle prerogative sindacali;
L’indizione deve riportare lo specifico ordine del giorno che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. La convocazione reca anche l’indicazione della durata e della sede di svolgimento dell’assemblea, nonché dell’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni.

6. L’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a dare comunicazione alle scuole, entro i 6 (sei)
giorni successivi al ricevimento del relativo avviso, dell’indizione delle assemblee territoriali, diffondendo il testo delle convocazioni attraverso il servizio di posta elettronica della rete Intranet. Tale comunicazione è curata dall’ufficio regionale per le relazioni sindacali quando si tratti di assemblee territoriali regionali ovvero dall’Ufficio Scolastico Provinciale competente quando si tratti di assemblee territoriali provinciali.

7. L’onere di comunicazione assunto dall’Amministrazione nel comma 6° non solleva le Organizzazioni Sindacali dal rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) giorni alle istituzioni scolastiche previsto dall’art. 8, comma 7°, del C.C.N.L. Pertanto il testo delle convocazioni deve essere fatto pervenire agli Uffici di cui al comma 6° almeno 12 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea territoriale.

8. Le assemblee sindacali non hanno carattere pubblico. Pertanto alle stesse non possono partecipare soggetti diversi dai lavoratori interessati (es. rappresentanti dei genitori, dell’Amministrazione scolastica, degli EE.LL., ecc.).
I Dirigenti Scolastici possono partecipare alle assemblee territoriali del personale della scuola solo se espressamente invitati.

9. Le Organizzazioni Sindacali promotrici non sono tenute a rilasciare ai partecipanti alcuna attestazione e/o dichiarazione di partecipazione.

Minàs Logaràs ha detto...

Modello proposto da un sindacato - 2007

Qualora le assemblee si svolgessero fuori dell’orario di lezione il termine di 6 giorni è ridotto a 4 giorni.

Minàs Logaràs ha detto...

IP sanmicheli - Verona 2007

La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa ora e data.

Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine,
l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare, l’adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.

Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.